LEGGE DI BILANCIO 2022: NASpI. La Legge di Bilancio 2022 all’articolo 1, comma 221, ha introdotto alcune novità alla disciplina del trattamento di NASpI a partire dal 1° gennaio 2002.
Infatti, l’Inps ha provveduto a pubblicare la circolare n. 2/22022 con la quale illustra le novità legislative per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire da tale data.
Si ricorda che per evento di disoccupazione si intende la cessazione dal lavoro da cui derivi lo stato di disoccupazione.
Ampliamento della platea dei destinatari della NASpI
L’articolo 1, comma 221, lettera a) della legge di Bilancio 2022 estende la tutela della prestazione NASpI anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240/1984.
Di conseguenza, gli operai agricoli a tempo indeterminato non sono più destinatari, dall’anno di competenza 2022, delle disposizioni in materia di indennità di disoccupazione agricola.
Requisiti di accesso alla prestazione NASpI
L’articolo 1, comma 221, lettera b) della legge di Bilancio 2022 dispone che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 non si applica il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Pertanto, l’accesso alla prestazione NASpI è ammesso in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Riduzione della prestazione NASpI – Dècalage
L’articolo 1, comma 221, lettera c) della legge di Bilancio 2022 prevede che, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione.
In aggiunta, la medesima disposizione normativa, dispone che, per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, la riduzione del tre per cento della prestazione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione.
Premesso quanto sopra, in ragione della data di cessazione del rapporto di lavoro la prestazione di disoccupazione subirà una riduzione nel seguente modo:
- Per eventi di disoccupazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2021, l’indennità NASpI si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione;
- Per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022, l’indennità si ridurrà del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (151° giorno di indennità) e a decorrere dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione (211° giorno di indennità) per coloro che hanno compiuto 55 anni di età alla data di presentazione della domanda di NASpI.
Fonte: Inps
LEGGE DI BILANCIO 2022: NASpI.