27 Luglio 2024

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Consulta: profili di illegittimità per obbligo restituzione Naspi

Dipende dai casi. Con sentenza n. 90/2024 la Corte Costituzionale è intervenuta in materia di ammortizzatori sociali. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’obbligo di restituire l’intera anticipazione della NAspi a favore del beneficiario, nel caso quest’ultimo abbia stipulato un contratto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo di percezione dell’indennità.

Il ricorrente, a seguito dell’interruzione del rapporto di lavoro per licenziamento e della disoccupazione involontaria,  aveva ottenuto la liquidazione “per intero” dell’indennità NASpI anticipata. Obiettivo iniziare un’attività imprenditoriale.

A causa della pandemia invece e per mancanza di redditi si era trovato costretto a chiudere l’attività e a decidere di instaurare un nuovo rapporto di lavoro per far fronte alle perdite subite.

Poiché il nuovo rapporto di lavoro, subordinato e a tempo indeterminato, era stato costituito prima della scadenza del termine coperto dalla NASpI, era stata chiesta dall’Inps la restituzione di quanto erogato a titolo di liquidazione anticipata (ai sensi dell’articolo 8, comma 4 del D.lgs. n. 22/2015).

Questo uno dei punti sollevati in giudizio: l’illegittimità della restituzione per violazione dell’articolo 3 della Costituzione nella parte in cui la richiesta non tiene conto del caso concreto, dell’impossibilità allo svolgimento dell’attività d’impresa per cause non imputabili a lui.

La Corte Costituzionale ritenendo fondata la questione, ha sottolineato l’irragionevolezza della disposizione consistente nella pretesa che l’importo venga restituito “per intero” a fronte di un rapporto di lavoro instaurato solo tre mesi prima della scadenza della corresponsione della NASpI.

Esisterebbe la violazione degli artcoli 3 e 36 della Costituzione. Secondo la Corte “il soggetto percettore dell’indennità anticipata si troverebbe davanti alla scelta di rinunciare allo svolgimento di attività retribuita al fine di evitare di restituire l’importo ricevuto”.

La soluzione data è quindi “una nuova rimodulazione dell’obbligo restitutorio alla sola durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo coperto dall’indennità della NASpI”.

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