La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17245/2016, ha stabilito che è legittimo il licenziamento disciplinare intimato al dipendente pubblico nel caso in cui sia...
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9635/16, pubblicata l'11 maggio dalla sezione lavoro, ha affermato che la critica rivolta ai superiori con modalità...
Con sentenza n. 3121 del 17 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che, anche se la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente, per la particolare configurazione del rapporto di lavoro dirigenziale, non si identifica con quella di giusta causa o di giustificato motivo ex art. 1 della legge n. 604 del 1966, potendo rilevare qualsiasi motivo idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore, il licenziamento deve comunque essere fondato su ragioni apprezzabili sul piano del diritto che escludano l'arbitrarietà del recesso, il quale deve ricollegarli ad interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento e dunque a ragioni obiettive ed effettive.
Con la sentenza n. 2803 del 12 febbraio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che, tranne nel caso di decesso del familiare o del convivente, il lavoratore non può assentarsi dall'azienda senza mettere il datore di lavoro nelle condizioni di poter controllare l'effettiva sussistenza delle giustificazioni addotte, in quanto ciò impedirebbe l'™esercizio del potere, spettante al datore di lavoro, di direzione e i organizzazione dell'impresa, con pregiudizio anche per gli altri lavoratori.
Tale condotta del lavoratore giustifica, quindi, l'eventuale licenziamento dello stesso.
Dalla sentenza n. 2138 del 5 febbraio 2015, emerge la responsabilità attribuita dalla Corte di Cassazione al datore di lavoro che non assicura condizioni adeguate di lavoro, a seguito dell'inadempimento dello stesso agli obblighi di sicurezza.