L'Istat ha reso noto che, per il mese di gennaio 2015, l'indice dei prezzi al consumo è pari a 106,5 punti. Pertanto, i rapporti di lavoro cessati tra il 15/01/2015 ed il 14/02/2015, avranno come coefficiente di rivalutazione il seguente valore: 0,12500%
Si susseguono in questi giorni le indiscrezioni sui provvedimenti di attuazione del jobs act che saranno portati domani in Consiglio dei Ministri In particolare sembra certo che domani potrà essere approvata la norma di riordino delle tipologie contrattuali, che punta alla
Atteso per oggi il voto di fiducia alla Camera sul decreto Milleproroghe. Tra le ultime misure inserite nello stesso, il ritorno del vecchio regime dei minimi Iva, con tassazione al 5%, che nel 2015 coesisterà con il nuovo regime al 15%. Resta inoltre al 27% l'aliquota di contribuzione per gli autonomi iscritti alla gestione separata Inps.
Con sentenza n. 3121 del 17 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che, anche se la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente, per la particolare configurazione del rapporto di lavoro dirigenziale, non si identifica con quella di giusta causa o di giustificato motivo ex art. 1 della legge n. 604 del 1966, potendo rilevare qualsiasi motivo idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore, il licenziamento deve comunque essere fondato su ragioni apprezzabili sul piano del diritto che escludano l'arbitrarietà del recesso, il quale deve ricollegarli ad interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento e dunque a ragioni obiettive ed effettive.
Con la sentenza n. 2803 del 12 febbraio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che, tranne nel caso di decesso del familiare o del convivente, il lavoratore non può assentarsi dall'azienda senza mettere il datore di lavoro nelle condizioni di poter controllare l'effettiva sussistenza delle giustificazioni addotte, in quanto ciò impedirebbe l'™esercizio del potere, spettante al datore di lavoro, di direzione e i organizzazione dell'impresa, con pregiudizio anche per gli altri lavoratori.
Tale condotta del lavoratore giustifica, quindi, l'eventuale licenziamento dello stesso.
A seguito del superato controllo preventivo di regolarità contabile della Corte dei Conti, è stato pubblicato il Decreto Direttoriale della direzione generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 23 gennaio 2015, che regola la disciplina delle assunzioni incentivate di giovani tra i 15 e i 29 anni ampliandone la portata.
Dalla sentenza n. 2138 del 5 febbraio 2015, emerge la responsabilità attribuita dalla Corte di Cassazione al datore di lavoro che non assicura condizioni adeguate di lavoro, a seguito dell'inadempimento dello stesso agli obblighi di sicurezza.
Con la sentenza n. 2383 del 9 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha sancito il diritto al risarcimento dell'avente diritto all'assunzione obbligatoria, previa iscrizione al collocamento, che non è mai stato chiamato. Chi non è stato assunto ha quindi diritto al risarcimento del danno provocato per il periodo in cui avrebbe dovuto essere in servizio, fino alla sentenza.
Fonte: Corte di Cassazione