Nuova modalità di comunicazione della chiamata dal 3 luglio 2013
A partire dal 3 luglio 2013 i datori di lavoro, con alle proprie dipendenze lavoratori a chiamata, dovranno provvedere all’obbligo di comunicazione di chiamata del lavoratore, tramite il nuovo sistema previsto dal DM del 27 marzo 2013. Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 27 del 27 giugno 2013 ha fornito le dovute istruzioni. Questo nuovo sistema prevede due possibilità di trasmissione della comunicazione:
- via email all’indirizzo di posta certificata intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it;
- per il tramite del servizio informatico reso disponibile attraverso il portale click lavoro
Accanto a queste due modalità, se ne aggiunge una terza per cui è possibile assolvere alla comunicazione tramite sms al numero 339/9942256, ma tale possibilità è esclusivamente destinata a prestazione da rendersi entro 12 ore dalla comunicazione. Secondo il Decreto l’invio dell’sms rappresenta un’eccezione rispetto alle modalità ordinarie.
Invio a mezzo email
Il datore di lavoro, al fine di utilizzare questa modalità dovrà inviare il modello uni_intermittente, compilato in ogni sua parte. Il modello permette di comunicare fino a 10 lavoratori per periodo di chiamata.
Una volta compilato il modello si potrà premere il pulsante Genera XML e invia via email, che genera in automatico l’email con allegato il modello in XML. La trasmissione potrà essere effettuata anche da email non di posta elettronica certificata.
Invio tramite il servizio informatico del portale click lavoro
Questa possibilità consiste nella compilazione di un apposito modulo, accessibile dal portale www.clicklavoro.gov.it. Questo sistema potrà anche essere utilizzato anche tramite il proprio consulente del lavoro.
Per poter accedere alla funzione è necessario procedere alla registrazione sul portale, come da istruzioni presente sullo stesso portale.
Annullamento e malfunzionamento del sistema informatico
Le comunicazioni effettuate possono essere annullate. L’annullamento potrà avvenire tramite invio di una email all’indirizzo intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it, oppure per chi ha utilizzato il portale clicklavoro, richiamando la comunicazione on line e annullandola.
In caso di malfunzionamento del servizio informatico, il datore di lavoro potrà inviare il modello uni_intermittente, previa stampa tramite l’apposito tasto, via fax alla Direzione territoriale del lavoro competente. La ricevuta dell’invio del fax dovrà essere conservata, unitamente alla copia dell’attestazione del malfunzionamento del sistema informatico.
Le novità del Pacchetto lavoro per il lavoro intermittente
Come noto il pacchetto lavoro, D.L. 76/2013, ha introdotto delle novità anche per il lavoro intermittente.
Numero massimo di giornate di lavoro
Una prima novità riguarda il concetto di intermittenza. Come noto il legislatore non aveva mai posto un limite al numero di prestazioni eseguibili dal lavoratore intermittente nel periodo contrattuale. La norma ora introduce un limite complessivo di 400 giornate di lavoro nell’arco di tre anni solari, con la conseguenza che in caso di superamento di tale limite il rapporto si trasformi in un rapporto a tempo pieno e indeterminato. Ai fini del computo delle giornate, il datore di lavoro dovrà tenere conto delle prestazioni di lavoro rese a partire dall’entrata in vigore del Decreto, e quindi a partire dal 28 giugno 2013.
Sanzione in caso di mancata comunicazione di chiamata
Della comunicazione di chiamata abbiamo parlato in apertura di questo contributo, ma avevamo sorvolato l’aspetto sanzionatorio. Il datore di lavoro che non provveda a inoltrare la comunicazione di chiamata entro il termine previsto, è passibile di una sanzione che va dai 400,00 ai 2.400,00 euro. L’art. 7 comma 2 lettera c) del D.L. 76/2013, prevede che tale sanzione non trova applicazione qualora, il datore di lavoro, abbia assolto gli obblighi contributivi riferiti al periodo oggetto della chiamata non comunicata. In buona sostanza il datore di lavoro, avendo adempiuto gli obblighi contributivi, fa emergere la propria volontà di non volere occultare il rapporto.
Contratti di lavoro intermittente sottoscritti per i ipotesi previsti dalla vecchia normativa: proroga della scadenza al 1° gennaio 2014
Come ricorderà il lettore la Riforma Fornero ha modificato le ipotesi di ricorso al contratto di lavoro a chiamata, escludendo alcune (le prestazioni rese durante i c.d. periodi predeterminati). Per effetto di tale modificazione, la Riforma Fornero stabiliva la cessazione dei contratti sottoscritti in virtù di tale norma abrogata a partire dal 17 luglio 2013. Tale termine viene ora esteso al 1° gennaio 2014.