Il contratto di lavoro intermittente per gestire i picchi di lavoro. Per definizione il contratto di lavoro intermittente è quel contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente (art. 13, co. 1, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81).
Il contratto di lavoro intermittente può essere sia a tempo determinato che indeterminato.
Sono ammesse prestazioni di lavoro, secondo tale metodologia contrattuale nei seguenti casi:
- in base ad esigenze individuate dai contratti collettivi (anche aziendali), anche con riferimento alla passibilità di svolgere prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.
- nell’ipotesi di mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con Decreto del Ministero del lavoro (D.M. 23.10.2004);
- con soggetti minori di 24 anni in ogni caso, purchè le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, o in alternativa con individui con più di 55 anni.
Viceversa, tale rapporto contrattuale non può essere utilizzato:
- per sostituire lavoratori in sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si è preceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi (art. 4 e 24 L. 223/1991) di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce l’assunzione del lavoratore intermittente;
- presso unità produttive nelle quali sono stati applicati riduzioni o sospensioni di orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce l’assunzione del lavoratore intermittente;
- ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (DVR);
Per quel che riguarda la durata del contratto, si prevede una durata massima di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari, effettuati col medesimo datore di lavoro; eccezioni sono rappresentate da settori di lavoro quali il turismo, pubblici esercizi e spettacolo.
Qualora tale termine sia superato, si prevede una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Ai fini della sua validità, il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e deve indicare determinati elementi, tra i quali:
- La durata della prestazione lavorativa;
- Il luogo della prestazione;
- Le modalità della disponibilità, se garantita dal lavoratore ed il relativo preavviso di chiamata spettante al lavoratore (mai inferiore ad un giorno);
- Il trattamento economico e normativo, e la relativa indennità di disponibilità;
- Forme e modalità con le quale il datore di lavoro è autorizzato a richiedere l’esecuzione della prestazione lavorativa;
- Modalità di rilevazione delle presenze;
- Modalità e tempi di pagamento dello stipendio e della indennità di disponibilità;
- Misure di sicurezza adottate nel campo lavorativo.
Obblighi del datore di lavoro, prima di ricorrere effettivamente a tale rapporto di lavoro, sono quelli di invio del modello di assunzione Unilav e di invio della comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro prima dell’inizio della prestazione lavorativa.
Il contratto di lavoro intermittente per gestire i picchi di lavoro