Bonus per stagionali, intermittenti e occasionali. Il Ministero del Lavoro e quello delle Finanze hanno emanato il Decreto n. 10 del 2020, con il quale si è riconosciuta la corresponsione di una indennità una tantum del valore di 600€, per il mese di marzo, nei riguardi dei lavoratori che sono stati danneggiati dal virus COVID-19 e che non sono percettori di altri interventi.
I beneficiari del bonus di 600€ sono:
- I lavoratori stagionali, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli impianti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1°gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 o che abbiano svolto la prestazione lavorativa, per almeno 30 giorni, nel medesimo periodo;
- Lavoratori intermittenti, che abbiano svolto l’attività lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo 1°gennaio 2019-31 dicembre 2020;
- Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, che nel periodo 1° gennaio 2019-23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili all’art. 2222 c.c. e che non abbiano in essere un contratto di lavoro alla data del 23 febbraio;
- Incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione Separata con un reddito annuo 2019 superiore a 5000€.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con altri trattamenti, come ad esempio la cassa integrazione. L’importo verrà erogato direttamente dall’INPS dietro presentazione di apposita domanda.
Per le tempistiche e le modalità di erogazione si attende l’emanazione di un’apposita circolare ad opera dell’Istituto.
Fonte: Ministero del Lavoro
Bonus per stagionali, intermittenti e occasionali