La figura giuridica del RSPP. In ogni attività economica, grande o piccola che sia ci sarà bisogno di un servizio di protezione e prevenzione dei rischi (art 31 del TUSL). A dirigere questo ramo, fondamentale in ogni azienda sarà un soggetto idoneo, ovvero l’RSPP.
Questa è una figura giuridica altamente qualificata, responsabile della sicurezza, della prevenzione e protezione degli infortuni (art 32 del TUSL) e potrebbe coincidere con il datore di lavoro stesso.
L’art 31 comma 8 TUSL prevede, infine, che si potrà indicare un solo responsabile anche nel caso di più unità produttive, salvo in alcuni casi,come ad esempio le centrali termoelettriche.
Questa figura è considerata prima per importanza dopo il datore di lavoro, tanto da ricoprire anche un ruolo tecnico. Questo soggetto sarà in grado di fornire, da una parte, le informazioni necessarie per conoscere lo stato della prevenzione nella propria impresa e dall’altra i provvedimenti che il debitore di sicurezza potrà adottare, al fine di salvaguardare la salute dei propri lavoratori.
L’esperto, in linea di massima, non ha possibilità di agire motu proprio, al fine di ridurre il rischio salvo che il dante causa non preveda diversamente nel momento in cui nomina.
Alla luce di ciò, l’RSPP si configura come un consulente della sicurezza il quale, senza compiti operativi, non risulterebbe responsabile dei danni cagionati nell’impresa da infortuni sul lavoro.
Se ciò è vero la giurisprudenza consolidata ormai ritiene questo soggetto comunque corresponsabile con il datore di lavoro ogni qual volta non svolge quell’attività propositiva, ovvero individuazione, comunicazione e indicazione mezzi di risoluzione dei rischi o di riduzione degli stessi, tra le tante Cfr. Cass. Sez., pen., 20 aprile 2005 n.11351.
La figura giuridica del RSPP.

