27 Luglio 2024

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JOBS ACT: anticipazioni sul contratto a termine

Il Decreto Legislativo n. 81/2015 sul riordino dei contratti di lavoro, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 11 giugno 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144/2015, ha riscritto anche il contratto a termine che se da un lato non viene “stravolto”, dall’altro ha comunque subito delle modifiche mirate a semplificarne la disciplina.

Con riferimento alla durata, non viene innovata la disposizione secondo cui al singolo contratto di lavoro subordinato non può essere apposto un termine di durata superiore a trentasei mesi.

Anche in caso di una successione di contratti (fatte salve le attività stagionali), la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore non può superare i 36 mesi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro. A tale proposito, il nuovo testo specifica che nel suddetto arco temporale vanno computati i rapporti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, mentre nella precedente disciplina si parlava di “mansioni equivalenti”.

La nuova norma, quindi, semplifica la disciplina della successone dei contratti eliminando all’origine i dubbi interpretativi incentrati sul concetto di “mansioni equivalenti”.

Altra novità, è la possibilità di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, presso la competente direzione territoriale del lavoro. Tuttavia, in caso di mancata stipula presso la DTL, nonché di superamento del termine stabilito nel contratto, lo stesso si trasformerà in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

Le modifiche riguardano anche la disciplina delle proroghe che adesso non devono più riferirsi obbligatoriamente alla stessa attività dedotta nel contratto da prorogare.

Con riferimento al limite dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, quest’ultimo resta fermo al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.

Viene però specificato che nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il suddetto limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Ulteriore novità è l’esclusione dal campo di applicazione della suddetta limitazione dei contratti conclusi con lavoratori ultracinquantenni.

Precedentemente, infatti, l’esclusione riguardava i contratti a tempo determinato stipulati con soggetti con età superiore ai 55 anni.

Lo schema di decreto specifica, inoltre, che in caso di violazione del limite è esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, trovando applicazione una sanzione amministrativa (per singolo lavoratore) di importo pari:

  1. al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;
  2. al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.

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