Intervento del Fondo di Garanzia in caso di trasferimento d’azienda. Come noto, l’articolo 2112 c.c., rubricato “mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda” contiene una serie di tutele volte ad assicurare che le vicende circolatorie della società possano incidere negativamente sulla situazione dei lavoratori dipendenti.
Tra le garanzie concesse dall’articolo 2112 c.c. particolare rilevanza la rivestono “la continuità del rapporto di lavoro e l’obbligazione solidale tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento”.
Il messaggio INPS n. 2272 del 14 giugno 2019 distingue la portata dell’intervento del Fondo a seconda dello stato finanziario e societario dell’Azienda.
Trasferimento d’Azienda in bonis
Nel caso in cui il trasferimento sia stato effettuato da azienda cedente in bonis “il Fondo di garanzia può intervenire, per l’intero importo maturato, solo in caso di insolvenza del datore di lavoro cessionario”. Quanto riportato sopra, trova applicazione anche nel caso in cui il lavoratore e l’Azienda sottoscrivano un “accordo con il quale il lavoratore rinuncia alla solidarietà del cessionario per i crediti di lavoro esistenti al momento del trasferimento. Detto accordo, infatti, seppure fosse valido, non può produrre alcun effetto per l’INPS che non ne è stato parte (art. 1372 c.c.)”.
Trasferimento d’Azienda da parte di cedente assoggettato a procedura concorsuale
Quando il trasferimento d’azienda riguarda Società assoggettate a procedura concorsuali, l’articolo 47 della legge n. 428/1990, consente “consente di derogare a tutte o alcune delle tutele previste dalla disposizione di cui all’articolo 2112 c.c”.
Affitto d’Azienda
Con riferimento all’affitto dell’Azienda del fallito, previsto dall’articolo 104 della legge fallimentare, “le indicazioni in precedenza impartite consentivano l’intervento solo al termine dell’affitto medesimo, con correlata liquidazione della quota di TFR maturata prima dell’apertura della procedura concorsuale, nella misura ammessa allo stato passivo”. Tuttavia, l’INPS precisa che, “il credito per TFR (…) deve essere considerato esigibile all’atto del trasferimento” dell’azienda.
Con riferimento al caso “di fallimento di una delle parti nel corso dell’esecuzione di un contratto di affitto d’azienda (…) l’articolo 79 L.F. prevede che, non essendo il fallimento di uno dei contraenti causa di scioglimento del contratto, il contratto stesso prosegua, salva la facoltà delle parti di recedere entro 60 giorni”.
“Ne consegue che il fallimento dell’azienda cedente non determina l’automatica retrocessione dei lavoratori passati alle dipendenze del cessionario e, pertanto, le domande volte ad ottenere la liquidazione della quota di TFR maturata dai lavoratori per il periodo in cui erano alle dipendenze della cedente non potranno trovare accoglimento”.
Quindi, il Fondo di garanzia non potrà intervenire in caso del cessionario e di retrocessione dei lavoratori all’impresa cedente in bonis, il “Fondo di garanzia non potrà, quindi, intervenire per la quota maturata alle dipendenze dell’azienda fallita”.
Intervento del Fondo di Garanzia in caso di trasferimento d’azienda.