Con la circolare n. 129 del 1° settembre 2017, l’Inps precisa che è stata confermata per l’anno 2017 la riduzione contributiva in favore delle imprese edili. In aggiunta, l’Istituto elabora un riepilogo della normativa vigente e fornisce importanti indicazioni operative per il godimento del beneficio contributivo.
Si ricorda che, per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017, hanno diritto all’agevolazione in questione i datori di lavoro classificati:
- Nel settore dell’industria con codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
- Nel settore dell’artigianato con codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati da codice Ateco 2007 da 412000 a 439909.
L’Inps sottolinea, inoltre, che il beneficio comporta una riduzione sui contributi dovuti nella misura del 11,50% per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica esclusivamente agli operai occupati per 40 ore settimanali. Di conseguenza non spetta per i lavoratori a tempo parziale.
Fonte: Inps