Con la circolare n. 79 del 2 maggio 2o17, l’Inps fornisce chiarimenti in merito alla riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia.
Nello specificiPo, l’Istituto ricorda che la rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, rappresenta un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, ai fini della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, sia nei confronti dell’Inps.
Per essere considerata tempestiva, la rettifica deve intervenire prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa.
La stessa, inoltre, va richiesta al medesimo medico che ha redatto il certificato, riportante una prognosi più lunga.
Nei casi di certificati redatti, per causa di forza maggiore, in modalità cartacea, il lavoratore dovrà farsi rilasciare apposito certificato di fine prognosi che dovrà essere inviato immediatamente all’Inps e al datore di lavoro.
Con riferimento alle sanzioni viene specificato che la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, nella misura normativamente stabilita per tali fattispecie.
Fonte: Inps