L’Inps, con messaggio n. 4805 del 16 luglio 2015, fornisce le istruzioni operative per la presentazione delle domande riguardanti il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità in situazione di gravità, disposto dal D.Lgs. 81/2015.
La precedente disciplina, prevedeva che il prolungamento del normale congedo parentale per figli con disabilità in situazione di gravità potesse essere fruito per un periodo massimo di tre anni entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino.
Al contrario l’art. 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001 stabilisce, invece, la possibilità per i genitori di fruire del predetto beneficio entro il dodicesimo anno di vita del figlio con disabilità in situazione di gravità.
Dal dettato normativo dei novellati artt. 33 e 36 del D.lgs. n. 151/2001 si evince, inoltre, che l’ampliamento dell’arco temporale entro cui fruire del prolungamento del congedo parentale trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.
L’Istituto precisa che nelle more dell’adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la presentazione della domanda on line, è consentita la presentazione della domanda in modalità cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet dell’Istituto seguendo il seguente percorso: www.inps.it > modulistica > digitare nel campo “ricerca modulo” il seguente codice: SR08.
L’Inps precisa che che la domanda cartacea va utilizzata solo dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di prolungamento di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia.
Per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al prolungamento del congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda continua ad essere presentata in via telematica.
La presentazione delle domande cartacee, per i genitori interessati da questa modalità, è consentita per il solo mese di luglio.
Fonte: Inps