Con la circolare n. 69/2016, l’Inps fornisce le istruzioni operative relative alla nuova disciplina – introdotta dal D.Lgs. 80/2015 – in tema di parto prematuro, considerato nell’accezione che vedremo in seguito.
La suddetta norma, la quale riguarda le lavoratrici dipendenti e quelle iscritte alla Gestione separata, disciplina casi di parti prematuri (da intendersi “fortemente” tali) che si verificano prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto e rispetto ai quali la disciplina previgente prevedeva un congedo di maternità coincidente con i 5 mesi successivi al giorno del parto.
Ora, nei suddetti casi, il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi dopo il parto tutti i giorni compresi tra la data del parto prematuro (inteso nell’accezione di cui sopra) e la data presunta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.
L’Istituto specifica che la riforma in commento non comporta variazioni nei casi in cui il parto prematuro si verifichi all’interno dei due mesi ante partum, ossia quando il congedo obbligatorio ante partum è già iniziato.
La nuova disciplina si applica agli eventi coincidenti o successivi alla data del 25 giugno 2015.
Tuttavia, come precisa l’Istituto, per i parti che si sono verificati in data anteriore alla data del 25 giugno 2015, e il cui congedo post partum non si era ancora concluso alla data stessa, è possibile riconoscere l’indennità di maternità anche per gli ulteriori giorni di congedo, a condizione che la lavoratrice si sia effettivamente astenuta dal lavoro nei giorni indennizzabili.
Nelle more della creazione di una nuova applicazione, le domande di maternità/paternità relative a parti fortemente prematuri (esempio 1) vanno presentate in modalità cartacea, insieme al certificato medico di gravidanza, alla Sede INPS competente, oppure inoltrate alla Sede stessa tramite raccomandata A/R. Per tali domande è utilizzato il mod. SR01 reperibile sul sito www.inps.it, sezione “modulistica”.
Nella circolare in commento sono presenti anche le istruzioni relative al rinvio e sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato o del minore adottato/affidato.
Fonte: Inps