Con la circolare n. 122 del 28 luglio 2017, l’Inps fornisce le istruzioni operative connesse all’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51% dovuta per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.
L’incremento della contribuzione dovuta per tali soggetti si rende necessario a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7 della L. n. 81/2017, che ha previsto la stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Tale articolo prevede, infatti, che, a, decorrere dal 1º luglio 2017, la DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data.
L’aliquota aggiuntiva dello 0,51%, volta al finanziamento della prestazione a sostegno del reddito, si aggiunge a quelle attualmente previste, ossia:
- 32,00%, previsto dall’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- 0,50%, stabilito dall’art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997;
- 0,22%, disposto dall’art. 7 del Decreto Ministeriale 12 luglio 2007.
Per quanto riguarda il campo di applicazione della norma, va precisato che sono interessati dalle variazioni contributive i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da:
- Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- tutte le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazioni occasionali;
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.
Sono perciò esclusi:
- Componenti commissioni e collegi;
- Amministratori di enti locali;
- Venditori porta a porta;
- Rapporti occasionali autonomi;
- Associati in partecipazione (non ancora cessati);
- Medici in Formazione specialistica.
L’Inps fornisce, inoltre, importanti chiarimenti relativi agli adempimenti procedurali e ai versamenti interessati dalla nuova disposizione.
In particolare, l’Istituto afferma quanto segue: “gli adempimenti previsti a seguito della variazione dell’aliquota dello 0,51 per cento possono essere effettuati entro il terzo mese successivo a quello di emanazione da parte di questa Direzione Generale delle istruzioni applicative ed operative“. Aggiungendo poi le seguenti precisazioni:
-Versamento dei contributi. I versamenti del contributo, relativo ai soli soggetti interessati all’aumento della contribuzione sui compensi corrisposti a luglio, agosto esettembre 2017, potranno essere effettuati entro il 16 ottobre 2017 senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili.
– Flusso Uniemens. Nella denuncia emens devono essere indicate le aliquote di competenza secondo le vigenti disposizioni. La presentazione delle denunce dei soli soggetti interessati all’aliquota del 33,23% per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 potrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2017.
Fonte: Inps