13 Settembre 2024

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Inps: fondo di integrazione salariale – le istruzioni operative

Con la circolare n. 22 del 4 febbraio 2016, l’Inps fornisce le prime indicazioni sull’operatività del Fondo di integrazione salariale nelle more dell’iter procedurale all’esito del quale sarà adottato il decreto interministeriale di cui all’art. 28, c. 4, del D.Lgs. 148/2015.

L’Istituto fornisce, con la medesima circolare, le istruzioni per l’inoltro telematico delle domande di accesso alle nuove prestazioni garantite dal Fondo.

Con riferimento alla misura, l’Inps precisa che i trattamenti garantiti dal Fondo sono pari all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, ridotti di un importo pari al 5,84 per cento.

Per quanto riguarda, invece, le tipologie, sono previste le seguenti prestazioni:

assegno di solidarietà, il quale è corrisposto a seguito di un accordo collettivo aziendale, che stabilisca una riduzione di orario al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso di licenziamenti collettivi o plurimi. Per accedere a tale prestazione la riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Inoltre, per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo coperto dall’accordo.

assegno ordinario, previsto quale ulteriore prestazione, per eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti.

La procedura di presentazione delle domande, unica per entrambe le tipologie di prestazione è disponibile sul sito dell’Inps nei “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà”.

Fonte: Inps

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