L’Inps, con il Messaggio n. 5865 del 23 settembre 2015 ricorda che i gruppi parlamentari e consiliari sono esclusi dal campo di applicazione del DL n. 149 e, quindi, non sono destinatari dell’estensione della disciplina della CIGS e dei Contratti di Solidarietà, disposta dall’art. 16 di detto decreto legge e, quindi, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento.
Al fine di rendere operativa l’esclusione dal versamento della contribuzione CIGS si deve procedere alla riclassificazione ai fini previdenziali delle matricole contributive accese dai gruppi parlamentari e consiliari, previa presentazione di apposita domanda degli interessati.
Per tale motivo, l’Istituto, in seguito all’esito positivo della domanda, procederà alla riclassificazione delle posizioni contributive dei Gruppi parlamentari (decorrenza da gennaio 2014), ripristinando la preesistente classificazione già in uso per i partiti politici; C.S.C. 7.07.03 con ATECO 2007 94.92.00.
Con riguardo al recupero dell’eventuale contribuzione CIGS versata e non dovuta, i datori di lavoro interessati dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Invece, ai fini della definizione delle note di rettifica emesse a seguito del mancato versamento del contributo CIGS l’Istituto provvederà alla sospensione delle stesse, al fine di impedirne il passaggio al N.R.C.
Fonte: Inps