Inps e quota 102: le istruzioni. Con circolare n. 38 del giorno 8 marzo 2022, vengono fornite dall’Inps le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di una anzianità contributiva minima di 38 anni.
L’Istituto precisa che il diritto alla pensione anticipata maturato entro il 31 dicembre 2022 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della pensione, fermo restando il decorso del tempo previsto per l’apertura della c.d. finestra, senza adeguamento agli incrementi alla speranza di vita.
In analogia alla precedente disciplina, quota 100, è possibile:
– cumulare, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS;
– è vietato cumulare con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui.
Per consultare la circolare suddetta clicca qui.
Inps e quota 102: le istruzioni