L’Inps, con la circolare n. 207 del 28 dicembre 2015, ha chiarito che anche l’indennità spettante per l’espletamento delle cariche politiche non elettive degli organi esecutivi degli enti locali (comuni e province) e delle regioni deve ritenersi compatibile e cumulabile con la percezione dell’indennità di mobilità, come definito nel messaggio INPS n. 16920 del 1999.
L’Istituto precisa, inoltre, che rimane fermo il diritto all’accredito della contribuzione figurativa conseguente all’indennità di mobilità.
Fonte: Inps