Con la circolare n. 131 del 2 luglio 2015, l’Inps fornisce chiarimenti in merito agli adempimenti previdenziali connessi alle nuove assunzioni congiunte nel settore agricolo, introdotte dall’art. 9, comma 11, del D.L. 28 giugno 2013 n. 76.
Pertanto, l’assunzione congiunta di uno o più dipendenti può essere effettuata da:
- – imprese agricole, comprese cooperative, appartenenti allo stesso gruppo;
- – imprese agricole, comprese cooperative, riconducibili allo stesso proprietarioo a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado;
- – imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.
In linea con le modalità di gestione individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti lavoristico/previdenziali, vengono individuati, ai fini degli adempimenti previdenziali, i medesimi soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni (UnilavCong) ai sensi del D.M. 27 marzo 2014.
Pertanto, il “referente Unico” sarà:
- l’Impresa capogruppo, nell’ipotesi di gruppo d’imprese;
- il proprietario, nell’ipotesi di imprese appartenenti allo stesso soggetto;
- il soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete depositati presso le associazioni di categoria, nell’ipotesi di imprese legate tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o da un contratto di rete.
Il “Referente Unico”, come sopra individuato, sarà tenuto alla presentazione della Denuncia Aziendale (D.A.) e della denuncia trimestrale di manodopera (DMAG), secondo le modalità espresse nella circolare.
Fonte: Inps