Immodificabilità, integrità e autenticità di documenti vanno garantite nel passaggio alla versione digitale. È uno dei passaggi nella replica a un quesito sulla gestione dei documenti analogici e l’intervento del pubblico ufficiale ai fini della dematerializzazione e conservazione.
Nella risposta si legge un preciso richiamo ad alcune risoluzioni e risposte d’interpello precedenti.
In riferimento alla natura dei documenti giustificativi allegati alle spese, l’Agenzia ribadisce la loro corrispondenza “nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali”, attribuendo in questo modo la natura di “documenti analogici originali non unici”.
La precisazione indica come per la corretta conservazione elettronica non sia necessario l’intervento di un pubblico ufficiale.
Infine, riguardo le modalità di certificazione del corrispettivo rese dai tassisti in virtù delle loro prestazioni, si specifica che essendo queste soggette all’obbligo di fatturazione su richiesta del committente, la fattura deve ritenersi un documento analogico non unico, comportando così che le stesse prestazioni debbano considerarsi esonerate dall’obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta.
Sarà pertanto necessario, in assenza di altro documento che attesti la prestazione e che contenga i dati essenziali come il corrispettivo, adoperarsi attraverso la produzione di allegata giustificazione di spesa rilasciata dal prestatore che indichi tali elementi, poiché, al contrario, diverrà necessario l’intervento del pubblico ufficiale.
Infine, ribadisce l’Agenzia delle Entrate, se si rispettano tutte le premesse fin ora elencate per la conservazione, sarà possibile distruggere gli originali cartacei così come disposto dal D.M. del 17/06/2014.