Indennità di volo e retribuzione pensionabile. L’Inps con il messaggio n. 1711 del 3 maggio 2019, fornisce chiarimenti sulle regole per la determinazione dell’incidenza dell’indennità di volo nell’individuazione della retribuzione soggetta a contribuzione previdenziale e la rilevanza delle indennità di navigazione e di volo nella retribuzione pensionabile.
Si precisa che, il testo unico delle imposte sul reddito, prevede un particolare regime fiscale per “le indennità di navigazione e di volo”. Infatti, le indennità di volo e di navigazione, corrisposte ai piloti per contratto o per legge, “concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare”.
L’Inps, per il triennio 2014 – 2017, aveva introdotto un particolare regime d’imponibilità contributiva per i soggetti percettori delle indennità di navigazione e di volo. L’INPS, in deroga al principio dell’armonizzazione della base impositiva fiscale e previdenziale, prevedeva per la l’indennità di navigazione o di volo un’esenzione dall’imposizione previdenziale totale per il periodo suddetto.
Si ricorda però che, malgrado l’esenzione dall’imposizione fiscale, le indennità di navigazione o di volo risultavano imponibili fiscalmente secondo la normativa specifica prevista dal testo unico sull’imposta sul reddito delle persone fisiche.