Impossibilita’ di ricorso all’INPS per mancato adempimento contributivo

Impossibilita’ di ricorso all’INPS per mancato adempimento contributivo. La vicenda attorno a cui ruota la pronuncia della Corte di Cassazione riguarda la richiesta formulata da un dipendente affinché l’Inps provvedesse a regolarizzare la propria posizione contributiva a seguito del passaggio in giudicato della sentenza tramite la quale era stato reintegrato sul posto di lavoro per via del licenziamento dichiarato illegittimo.

Il dipendente aveva lamentato l’impossibilità di versare i contributi al datore di lavoro, in quanto l’impresa si era cancellato dal registro delle imprese per intervenuta estinzione. Posto che, la persona avesse comunicato all’istituto l’esito della sentenza e la specifica indicazione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro riteneva che fosse compito dell’ente attivarsi affinchè provvedesse alla copertura contributiva.

Tale onere a carico dell’Inps è stato ricostruito attraverso un’altra precedente pronuncia della stessa Corte secondo cui qualora l’Inps non avesse provveduto a conseguire dal datore di lavoro i contributi omessi, nonostante fosse venuto tempestivamente a conoscenza dell’omissione, L’Inps è tenuto a regolarizzare la posizione assicurativa del lavoratore che ne abbia fatto richiesta e al quale non è concesso ricorrere alla costituzione della rendita né al risarcimento danni.

Alla luce di quanto detto l’organo giudiziario nel delineare la soluzione alla questione afferma che affinché la condanna sia efficace non è necessario che l’ente partecipi né che vi sia alcuna domanda da parte del lavoratore, di conseguenza, il lavoratore non può sostituirsi all’ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro poiché trattasi di un effetto naturalmente connesso alla persistenza del rapporto di lavoro.

Nel voler suggerire una soluzione al dipendente, l’ordinamento suggerisce, in caso di società estinte di valutare la possibilità di escutere i soci che rispondono del debito sociale nei limiti di quanto riscosso dalla liquidazione o illimitatamente a seconda di come si può configurare la responsabilità e non di rifarsi sull’Istituto anche qualora sia stato informato dell’inadempimento contributivo.

Impossibilita’ di ricorso all’INPS per mancato adempimento contributivo

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