Congedi straordinari, cosa bisogna sapere

Il congedo straordinario consiste in un periodo retribuito di assenza dal lavoro fruibile dai lavoratori dipendenti che assistono i propri familiari affetti da disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992, qualora versino in uno stato di salute accertato dalla competente commissione medica integrata ASL/INPS e non si tratti di soggetti ricoverati a tempo pieno presso strutture ospedaliere in cui è prevista la somministrazione di cure sanitarie continuative.

Il congedo straordinario è fruibile per un periodo massimo di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa del dipendente e l’indennità equivale alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro precedente la richiesta di congedo.


Proprio in virtù dell’esistenza di un limite per la fruizione della misura, i soggetti che assistono più di un familiare disabile potranno fruire del congedo per ciascuno di questi, non potendo però oltrepassare il limite del biennio stabilito dalla legge.

Sopravvenienza di un evento di malattia durante il periodo di fruizione del congedo

Qualora durante la fruizione del congedo straordinario dovesse verificarsi, per il soggetto beneficiario, un evento che normalmente giustifica un’assenza dal lavoro, come nel caso di malattia o maternità, il congedo straordinario non si interromperà automaticamente.

La circolare Inps sul congedo straordinario


L’Inps, infatti, in occasione della circolare n. 64/2001, ha stabilito come l’interruzione del congedo in caso di malattia o maternità è interamente rimessa ad un’esplicita volontà del lavoratore o della lavoratrice a voler procedere in tal senso;
Tuttavia, nel caso in cui sopraggiunga un evento di malattia e il dipendente preferisca interrompere, in corso di fruizione, il godimento dell’indennità prevista per il congedo straordinario, dovrà, al termine dell’evento di malattia, presentare una nuova domanda che gli permetta di godere del congedo residuo.

Altresì, in caso di interruzione del congedo straordinario, considerato che la sua fruizione comporta la sospensione del rapporto di lavoro, l’indennità a carico dell’Inps è riconoscibile a condizione che non siano trascorsi più di 60 giorni dall’inizio della sospensione (che normalmente corrisponde con l’ultima prestazione lavorativa).

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