Esonero contributivo per assunzioni di titolari di assegno di ricollocazione. L’INPS mediante circolare n. 77/2020 fornisce istruzioni, per datori di lavoro privati, necessarie per accedere all’esonero del versamento dei contributi previdenziali, a proprio carico, nella misura del 50% dell’ammontare dei contributi medesimi, per le assunzioni dei beneficiari di un assegno di ricollocazione.
L’esonero in oggetto è differente per contratti a tempo determinato ed indeterminato. Nel primo caso sarà pari ad un massimo di 12 mesi, mentre nella seconda ipotesi in un massimo di 18 mesi.
Qualora, nel corso di svolgimento, di un rapporto di lavoro lavoro a tempo determinato, al quale è già stata riconosciuta l’agevolazione, venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo di tale rapporto trasformato spetterà complessivamente per un massimo di 18 mesi.
Fonte: INPS
Esonero contributivo per assunzioni di titolari di assegno di ricollocazione

