Decreto Liquidità: istruzioni sulla sospensione dei versamenti. L’INPS con messaggio n. 1754 del 24 aprile fornisce istruzioni operative inerenti alla sospensione dei termini dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.
Viene precisato che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con data inizio attività successiva al 31 marzo 2019, al fine di usufruire della sospensione dei versamenti non è richiesto il requisito della diminuzione del fatturato.
Per le ipotesi di rapporti di lavoro cessato durante il periodo di sospensione, viene stabilito che la quota a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata secondo le indicazioni del messaggio.
Inoltre, è necessario ricordare, che come già comunicato dall’Istituto con circolare n.50/2020 del 4 aprile, nel periodo temporale che va dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 vengono sospesi termini di decadenza per l’esperimento dell’azione giudiziaria e per la presentazione delle domande di prestazioni previdenziali e assistenziali.
Sono sospesi anche i termini di decadenza per l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto (anche ai fini dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto) e rendita vitalizia.
Fonte: INPS
Decreto Liquidità: istruzioni sulla sospensione dei versamenti

