D.L. n. 146/2021 – nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – prime indicazioni. L’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha sostituito l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, apportando all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale una serie di sostanziali modifiche.
L’INL fornisce, attraverso la circolare n. 3 del 9 novembre 2021, una serie di prime indicazioni sul punto.
A seguire si riportano i passaggi più salienti della relativa circolare per la cui consultazione integrale si rinvia al seguente collegamento.
Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale è adottato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro “al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori”, per il tramite del proprio personale ispettivo; al riguardo è ora esclusa ogni forma di discrezionalità da parte dell’Amministrazione, a differenza della previgente formulazione.
Gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Una prima condizione, per l’adozione del provvedimento di sospensione, si realizza quando l’Ispettorato “riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”.Ai fini della sospensione non potranno dunque essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari ovvero dei soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL ex art. 23 D.P.R. n. 1124/1965.
La percentuale del 10% di lavoratori irregolariviene calcolatasul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo.
Una seconda condizione, per l’adozione del provvedimento di sospensione, si realizza tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell’Allegato I del D.Lgs. n. 81/2008 .
Il nuovo articolo 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà, quindi, sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nella citata tabella per consentire l’adozione del provvedimento di sospensione.
Il provvedimento di sospensione è adottato nei confronti della singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, con particolare riferimento all’edilizia, all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere.
Il nuovo art. 14 prevede inoltre, in via alternativa, l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I.
In particolare, si tratta di sospendere dall’attività soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro:
– abbia omesso la formazione e l’addestramento;
– abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto.
Per tutto il periodo di sospensione, il comma 2 dell’art. 14 prescrive il divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine, come per il passato, il provvedimento di sospensione dovrà essere tempestivamente comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione da parte del predetto Ministero del provvedimento interdittivo.
In base al nuovo comma 15 dell’art. 14 il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
D.L. n. 146/2021 – nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – prime indicazioni

