Con il messaggio n. 494 del 4 febbraio 2016, l’Inps precisa che le indennità di disoccupazione NASpI e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo (annualmente rivalutabile) di euro 3.000 per anno civile.
L’Istituto specifica, inoltre, che per i compensi che superano il predetto limite di 3.000 euro per anno civile, deve essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione.
Nel messaggio in oggetto, l’Inps rammenta che il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’Istituto entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione dell’istanza per la suddetta indennità, il compenso che deriva dallo svolgimento di tale attività lavorativa. Tuttavia, chiarisce l’Istituto, il lavoratore non è tenuto alla comunicazione preventiva nel caso di compensi rientranti nel limite dei 3.000 euro annui.
La suddetta comunicazione dovrà però essere necessariamente effettuata prima che il compenso determini il superamento del suddetto limite dei 3.000 euro, pena la decadenza dalla indennità NASpI.
Fonte: Inps