Contratti a termine: deroga “una tantum” al numero massimo di proroghe e rinnovi

Contratti a termine: deroga “una tantum” al numero massimo di proroghe e rinnovi. Come noto l’articolo 93 del DL. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) rubricato “Disposizioni in materia di proroghe o rinnovo di contratti a termine” è stato recentemente modificato dall’articolo 8 del DL n. 104/2020 (Decreto Agosto).

La nuova disposizione prevede:

  • La sospensione dell’obbligo di indicare le causali in occasione di proroghe e rinnovi;
  • L’eliminazione del riferimento al 23 febbraio;
  • L’estensione del periodo in cui si possono disporre proroghe e rinnovi ovvero fino al 31 dicembre 2020;
  • nel rispetto della durata massima complessiva di 24 mesi, la proroga e il rinnovo acausali possono essere effettuati per una volta sola, per un periodo massimo di 12 mesi.

A tal riguardo è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro; con comunicazione del 16 settembre 2020 l’istituto rende note alcune prime rilevanti indicazioni, dissipando alcuni dubbi interpretativi relativi alla norma.

L’ispettorato interpreta l’articolo 8 in maniera ampia e flessibile considerando la proroga o il rinnovo quale una deroga “una tantum” alla normativa prevista dall’articolo 21 del D.Lgs. 81/2015 (Decreto Dignità), applicabile fino al 31 dicembre 2020.

Secondo l’istituto la disposizione permette la deroga relativa alla disciplina del numero massimo di proroghe e sul rispetto dei “periodi cuscinetto”. Dunque, qualora il rapporto lavorativo sia stato già oggetto di 4 proroghe, si potrà procedere ad ulteriore proroga per un periodo massimo di 12 mesi; così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto. Resta fermo il limite massimo di 24 mesi.

Trattandosi di una disposizione “sostitutiva” della previgente disciplina, è consentito adottare la nuova proroga o il rinnovo “agevolato” anche se il medesimo rapporto di lavoro sia stato prorogato o rinnovato in forza del previgente art. 93 del D.L. n. 34/2020. Anche in questa ipotesi resta ferma la durata massima di 24 mesi.

In conclusione l’INL che non variano le condizioni previste dalla legge in caso di rinnovo del contratto a termine superati i 24 mesi, o diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva. Si tratta del caso di proroga assistita prevista con contratto stipulato presso il competente ITL ai sensi dell’art. 19, comma 3, D.lgs 81/2015.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro

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