Con la circolare n. 9/2023 il ministero del Lavoro interviene sulle questioni del regime transitorio per proroghe e rinnovi e sul ruolo della contrattazione collettiva. Quest’ultima è ritenuta centrale nell’individuazione delle causali che giustificano il superamento dei 12 mesi previsti per il contratto a termine e che consentono di arrivare alle 24 mensilità di durata complessiva.
La circolare specifica i limiti d’intervento delle parti nell’individuazione di ulteriori causali in assenza delle prescrizioni contrattuali di cui all’articolo 51 del D.lgs. n. 81/2015 e comunque non oltre il 30 aprile 2024.
Per i contratti a tempo determinato stipulati in data antecedente all’entrata in vigore del Decreto Lavoro (5 maggio 2023) è possibile fruire di un nuovo periodo di 12 mesi e senza condizioni indipendentemente dalla sussistenza di un precedente rapporto tra le parti instaurato in data antecedente.
Se invece le parti abbiano già prorogato o rinnovato il contratto per 6 mesi durante la pendenza del periodo transitorio (dal 5 maggio al 4 luglio 2023) potranno ricorrere al contratto a termine per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi senza condizioni.
Nel complesso, resta confermata la previsione di proroghe e rinnovi acausali fino a 12 mesi unitamente alla possibilità di prolungare la durata del contratto oltre il termine dei 12 e entro i 24 mesi, per esigenze sostitutive, fermo restando l’onere del datore di lavoro di indicare nel contratto le ragioni concrete ed effettive della sostituzione.
Contratto a termine, rinnovi, sostituzioni