27 Luglio 2024

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Modifica alla disciplina delle causali nel contratto a tempo determinato

Modifica alla disciplina delle causali nel contratto a tempo determinato. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la pubblicazione delle  nota n. 1363 del 14 settembre 2021, fornisce, ai propri ispettori, alcune indicazioni operative in merito alla disciplina delle causali nel contratto a tempo determinato.

Il D.L. n. 73/2021 (conv. da L. 106/2021) ha introdotto, con l’art. 41 bis, importanti modifiche alla disciplina delle causali, che legittimano la stipula di un contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi.

Ai contratti collettivi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 è permesso individuare nuove casistiche in presenza delle quali sarà possibile stipulare un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi.

La norma non  pone particolari vincoli contenutistici né caratteristiche sostanziali delle causali contrattuali richiedendo, tuttavia, che tali esigenze siano specifiche e, quindi, individuino ipotesi concrete.

La modifica introdotta non ha unicamente riflesso per la stipula del primo contratto ma influisce anche sulle norme che regolano gli istituti del rinnovo e della proroga in quanto le singole disposizioni richiamano proprio le causali contenute al comma 1 dell’art. 19.

Con la lett. b) del medesimo comma 1 dell’art. 41 bis è stato inoltre inserito un nuovo comma dell’art. 19 (l’1.1).

Il nuovo comma evidenzia una parziale provvisorietà, in quanto prevede la possibilità di stipulare contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva, solo fino al 30 settembre 2022.

Il comma 1.1 introduce una limitazione temporale al ricorso alla lettera b-bis) del comma 1 (30 settembre 2022) in relazione al primo contratto a termine tra le parti.

Ne consegue quindi che dopo il 30 settembre 2022 sarà possibile stipulare un primo contratto di durata superiore ai 12 mesi solo per le esigenze già definite alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 19 (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attivita’, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attivita’ ordinaria).

Diversamente le regole in materia di rinnovi e proroghe, che si limitano a richiamare il comma 1 dell’art. 19, senza fare riferimento al nuovo comma 1.1, non sono condizionate temporalmente e, pertanto, sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022.

Modifica alla disciplina delle causali nel contratto a tempo determinato

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