Con il messaggio n. 894 del 27 febbraio 2017, l’Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni relative al congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente.
Per gli eventi occorsi nel 2018 la durata del congedo obbligatorio è aumentata a quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale.
La domanda deve essere presentata dal padre all’Inps solo in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto.
In caso di anticipo da parte del datore di lavoro, invece, lavoratori devono comunicare in forma scritta a quest’ultimo la fruizione del congedo, senza necessità di presentare domanda all’Istituto che ne sarà informato tramite i flussi Uniemens.
L’Istituto ricorda che è possibile fruire del congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Fonte: Inps