Congedo matrimoniale. A tutti i lavoratori subordinati spetta un congedo retribuito in occasione del matrimonio, avente validità civile.
Per la sua disciplina bisogna sempre fare riferimento al contratto collettivo nazionale applicato ma generalmente il congedo consiste in 15 giorni di calendario a carico del datore di lavoro (salvo condizioni di miglior favore stabilite dal CCNL) per i dirigenti, impiegati e gli apprendisti impiegati.
Mentre per i lavoratori operai o apprendisti operai è il contratto collettivo a stabilirne la durata, di norma sono, anche in questo caso, 15 giorni di calendario.
La durata del congedo, il trattamento economico e le modalità di godimento differiscono a seconda della qualifica del lavoratore e dal contratto collettivo applicato. In ogni caso, durante la fruizione del congedo matrimoniale, il lavoratore matura le mensilità aggiuntive, le ferie gli ANF e il TFR.
Per poter usufruire del congedo matrimoniale il dipendente ne deve dare preavviso al datore di lavoro.
Il lavoratore dovrà poi presentare al datore di lavoro il certificato di matrimonio o una dichiarazione sostitutiva ovvero il certificato di stato di famiglia ogni qual volta si possa ricavare dallo stesso gli elementi essenziali del certificato di matrimonio.
Infine, anche i lavoratori extracomunitari possono richiedere il congedo matrimoniale purché abbiano la residenza in Italia prima della contrazione del matrimonio.