Comporto ed assenze per infortunio: la responsabilità del datore di lavoro. Con ordinanza n. 11136 del mese di aprile 2023, la Cassazione, parte dal presupposto che le assenze del lavoratore dovute a infortunio sul lavoro o a malattia professionale possono, in linea generale, essere riconducibili alla nozione contenuta nell’art. 2110 c.c. e dunque normalmente computabili nel periodo di conservazione del posto di lavoro.
Affinché le suddette assenze possano invece essere scomputate ai fini delle assenze attinenti il superamento del periodo di comporto, rileva la Suprema Corte, non è sufficiente che si tratti di malattia avente origine lavorativa ma è altresì necessario che sussista una effettiva responsabilità del datore di lavoro che, per esempio, non aveva assunto le dovute e necessarie cautele anti infortunistiche oppure per il verificarsi di un evento dannoso per sua natura imprevedibile ed inevitabile.
Comporto ed assenze per infortunio: la responsabilità del datore di lavoro.

