Collocamento obbligatorio: le novità introdotte dal “Decreto semplificazioni”

Il decreto legislativo 151/2015, con la marcata volontà di semplificare gli adempimenti a carico dei datori di lavoro, innova la disciplina contenuta nella Legge n. 68/1999, riguardante il collocamento obbligatorio.

Obbligo di assunzione: abolizione del regime di gradualità

Una novità “sfavorevole” per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, è l’abolizione del regime di gradualità nell’attuazione dell’obbligo di assunzione di cui all’articolo 3 della legge n. 68/1999.

Attualmente, infatti, l’obbligo di assunzione per i suddetti datori di lavoro decorre in seguito all’effettuazione di un ulteriore assunzione.

La nuova normativa prevede, invece, che a partire dal primo gennaio 2017, i datori di lavoro che rientrano nello “scaglione” sopra individuato, sono immediatamente tenuti ad avere alle loro dipendenze almeno un lavoratore disabile; dovranno quindi attivarsi per l’assolvimento dell’obbligo.

Assunzioni nominative e procedure di assunzione

A fronte di una novità negativa, viene data maggiore libertà al datore di lavoro, il quale potrà sempre e comunque procedere all’assunzione nominativa del lavoratore disabile, non essendo più costretto ad assolvere a parte dell’obbligo con richieste di tipo numerico.

Con l’intento di favorire l’assunzione dei disabili e di semplificare l’assolvimento dell’obbligo di assunzione imposto dalla legge 68/1999 è prevista la computabilità, a partire dal 24 settembre 2015, nella quota di riserva dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite le procedure del collocamento mirato. Tuttavia, tali lavoratori devono essere in possesso di una riduzione della capacità lavorativa pari al 60% (o 45% in caso di disabilità intellettiva e psichica).

Nuovi incentivi per l’assunzione dei disabili

Il decreto legislativo 151/2015 introduce una nuova agevolazione, di durata pari a 36 mesi, per l’assunzione a tempo indetermianato di lavoratori disabili in possesso di specifiche riduzioni della capacità lavorativa o di minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

Nello specifico, in caso di una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 ed il 79 per cento, il datore di lavoro può richiedere datore un incentivo pari al 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Se il lavoratore è in possesso di una riduzione superiore al 79 per cento l’incentivo è, invece, pari a 70 per cento della suddetta retribuzione.

Anche i datori di lavoro che assumono lavoratori con disabilità intellettiva e psichica, dalla quale derivi una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, possono fruire di un incentivo pari al 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 60 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi.

Per fruire delle suddette agevolazioni il datore di lavoro procederà mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili da trasmettere all’Inps.

E’ importante evidenziare che le assunzioni agevolate sono solo quelle effettuate a partire dal 1° gennaio 2016 e che, comunque, le risorse stanziate per la fruizione del beneficio sono limitate.

L’agevolazione è applicabile su domanda, che dovrà essere trasmessa, tramite apposita procedura telematica dell’Inps, che provvederà entro 5 giorni a comunicare al datore di lavoro la possibilità o meno di fruire dell’incentivo, basandosi sulle risorse disponibili ( che si ricorda sono limitate).

Valutata positivamente l’istanza da parte dell’Inps, al datore di lavoro è assegnato un termine di 7 giorni per provvedere alla stipula del contratto che permette la fruizione dell’incentivo. L’avvenuta stipuazione del contratto dovrà essere comunicata all’insp, pena la decadenza dal beneficio, entro i successivi 7 giorni lavorativi.

Si tiene a ricordare che l’incentivo spetta solo se rispetta le condizioni di cui all’articolo 33 del Regolamento UE N. 651/2014.

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