Con il messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016, l’Inps illustra i profili contributivi connessi alle nuove misure di finanziamento della cassa integrazione, con particolare riferimento a quelli relativi agli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante.
Il decreto legislativo 148/2015 ha infatti esteso la possibilità di beneficiare delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie anche ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante con le seguenti particolarità, così come ricordate dal’Istituto:
– gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere solo alla cigo, sono destinatari esclusivamente di quest’ultima;
– gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere sia alla cigo che alla cigs, sono anch’essi destinatari della sola cigo;
– gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere solo alla cigs alle sole, sono destinatari esclusivamente di quest’ultima, ma limitatamente al caso in cui l’intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale.
L’Inps specifica, inoltre, che la misura della contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione è sempre allineata a quella del personale con qualifica di operai.
Con riferimento gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante occupati presso aziende destinatarie della sola Cigs, l’aliquota di finanziamento dovuta dal periodo di paga “settembre 2015” è pari allo 0,90% (di cui 0,30% a carico dell’apprendista).
Anche se adesso gli apprendisti possono beneficiare della cassa integrazione guadagni, la contribuzione sarà sempre dovuta in misura piena (anche con riferimento ai contratti di apprendistato stipulati dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016).
Il messaggio contiene le istruzioni operative riguardanti il flusso Uniemens, comprese quelle per la regolarizzazione dei periodi pregressi.
Fonte: Inps