Cassazione: minimale contributivo inderogabile in caso di contratto part time concluso in violazione delle norme. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29413 del 10 ottobre 2022, ha affermato che l’istituto del minimale contributivo si applica anche nel caso in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza, rispetto al limite previsto dal contratto collettivo applicabile.
Nello specifico, la sentenza della Corte d’Appello di Venezia stabiliva che i contributi e i premi dovuti dal datore di lavoro dovevano essere calcolati in virtù della c.d. contribuzione virtuale per i contratti a tempo parziale stipulati in numero superiore alla quota massima percentuale fissata dal CCNL applicato.
A seguito del ricorso proposto dal datore di lavoro, la Corte di Cassazione, nel confermare la pronuncia di merito, ribadisce che l’istituto del minimale contributivo, previsto dall’art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza, rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile.
La Cassazione evidenziato che l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo del c.d. “minimale contributivo”, ossia all’importo di quella retribuzione che dovrebbe essere corrisposta ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale.
Secondo la sopracitata sentenza, tale regola è espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all’obbligazione retributiva, in virtù del quale l’obbligo contributivo può essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro.
La Corte ha, altresì, evidenziato che il valore economico complessivo delle retribuzioni imponibili può essere suscettibile di abbattimento solo nei casi di legittima previsione che incida sull’orario di lavoro, e non anche nei casi in cui la riduzione dell’ orario di lavoro avviene in violazione dei criteri normativi applicabili, come verificatosi nel caso in esame.
Cassazione: minimale contributivo inderogabile in caso di contratto part time concluso in violazione delle norme.

