Con la sentenza n. 469 del 14 gennaio 2015, la sezione Lavoro della Corte di Cassazione ritiene, per il soggetto protetto assunto in base alla legge 482/68, legittimo il licenziamento che, per mancato superamento del periodo di prova, non è soggetto all’onere della forma scritta. Nelle motivazioni della sentenza, la Corte spiega che nel caso specifico il recesso si identifica implicitamente come valutazione negativa del suddetto periodo, rendendo non necessarie ulteriori indicazioni che giustifichino il recesso.
Fonte: Corte di Cassazione