Con la circolare n. 78 del 2017, l’Inps fornisce i chiarimenti operativi per la gestione del premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore di cui all’articolo 1 comma 353 della legge 11 dicembre 2016 n.232.
Quest’ultima norma dispone infatti che dispone che: “A decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall’INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione“.
L’Inps ha chiarito che a partire dal 4 maggio 2017 sarà messa in esercizio la procedura di acquisizione delle domande che dovranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica tramite:
— WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it >Servizi on line> servizi per il cittadino> autenticazione con il PIN dispositivo> domanda di prestazioni a sostegno del reddito> premio alla nascita;
— Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
— Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.
L’Istituto precisa che in sede di presentazione della domanda occorre specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:
- compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese di gravidanza);
- nascita (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza);
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.
Fonte: Inps