29 Settembre 2023

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Bonus di 190 euro per l’assunzione dei lavoratori licenziati: ultimi giorni per presentare la domanda

Disciplina del bonus

Introdotto principalmente per sopperire alla mancata proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo e degli incentivi inerenti al loro reimpiego (c.d. piccola mobilità), il bonus trova la sua disciplina sostanziale nei decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 264 e 390 del 2013.

Con tali decreti, è stata prevista, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro, la concessione di un incentivo economico a favore dei datori di lavoro che, nell’anno 2013, hanno assunto, a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione, lavoratori che, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, siano stati licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

Il predetto incentivo viene riconosciuto, per espressa previsione ministeriale, anche nel caso di lavoratori soci di cooperative che stabiliscano con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata. Sono esclusi dal campo di applicazione dell’agevolazione i lavoratori domestici.

Ulteriori precisazioni sull’ambito soggettivo di applicazione del beneficio economico, sono state fornite con la circolare Inps n. 32 del 13 marzo 2014. L’Istituto ha, infatti, precisato che possono dar luogo all’agevolazione anche le assunzioni di lavoratori che hanno accettato l’estinzione del rapporto in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Il beneficio economico può, inoltre, essere concesso in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile ai sensi del decreto nonché in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato, effettuata nel 2013, di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta piccola mobilità.

Quanto alla misura del bonus, essa è quantificata in 190 euro mensili, erogati per dodici mesi, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e in 190 euro mensili, corrisposti per sei mesi, per i lavoratori assunti a tempo determinato.

A quest’ultimo riguardo, l’Inps ha precisato che, in caso di rapporto di lavoro inferiore a sei mesi, il bonus spetta per una misura e durata proporzionalmente ridotte. Il “riproporzionamento” trova applicazione, secondo regole specifiche, anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale. In tale ultima ipotesi, infatti, il beneficio mensile è moltiplicato per il rapporto tra l’orario di lavoro previsto e l’orario normale di lavoro.

L’Inps ha chiarito, infine, che il bonus spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di sei e dodici mesi in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato ai sensi del decreto ministeriale mentre il limite massimo deve essere calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della c.d. piccola mobilità.

Modalità di presentazione della domanda

Ai fini della fruizione del bonus, è necessario presentare all’Inps una specifica istanza. La domanda deve essere inviata, a pena di decadenza, entro il 12 aprile 2014 (trentesimo giorno dalla pubblicazione della circolare Inps n. 32 del 13 marzo 2014), in via esclusivamente telematica tramite il sito www.inps.it, accedendo al modulo “LICE”, presente all’interno del cassetto previdenziale Aziende ovvero all’interno del Cassetto previdenziale Aziende Agricole.

Per le cooperative e loro consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della Legge n. 240/1984, la domanda per fruire del bonus deve essere presentata accedendo, esclusivamente, al Cassetto previdenziale Aziende e non anche tramite Cassetto previdenziale Aziende Agricole.

In caso di proroga o trasformazione di un rapporto agevolato ai sensi del decreto deve essere presentata una nuova istanza.
Nell’ipotesi in cui le risorse stanziate si rivelino insufficienti, l’ordine di priorità nell’accesso al beneficio è rappresentato dalla data dell’assunzione, proroga o trasformazione a tempo indeterminato.

Decorso il termine di presentazione della domanda, i sistemi informativi centrali dell’Istituto provvederanno a definire le istanze pervenute nel rispetto della scadenza prevista. Tramite apposito messaggio, pubblicato sul sito internet dell’Istituto, verrà data comunicazione dell’avvenuta definizione.

Ai datori di lavoro, inoltre, verrà inviata una specifica comunicazione nella quale, in caso di accoglimento dell’istanza, saranno indicati l’importo complessivamente spettante e le quote di ripartizione mensile. Il beneficio potrà essere fruito mediante conguaglio o compensazione con i contributi dovuti.
Alle posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi all’incentivo verrà assegnato automaticamente il codice autorizzazione 4N, avente, attualmente, il seguente significato: “datore di lavoro ammesso al bonus previsto dai decreti direttoriali del ministero del lavoro n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013 ”.

Circolare Inps n. 20/2014 >>

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