Secondo il parere dell’Avvocato Generale della Corte di giustizia europea, espresso in data 14 settembre 2017, il licenziamento di una donna in stato di gravidanza, durante una procedura di licenziamento collettivo, risulta legittimo solo in presenza di circostanze eccezionali.
Il 9 gennaio 2013, un’azienda spagnola aveva avviato la fase di consultazione delle rappresentanze sindacali per poi procedere al licenziamento collettivo di alcuni lavoratori appartenenti ad una propria sede provinciale. Tra questi era stata ricompresa anche una lavoratrice che all’epoca stava usufruendo del congedo obbligatorio di maternità.
La questione è giunta, dopo l’impugnazione della donna al tribunale del lavoro spagnolo, dinanzi alla Corte di giustizia europea. Nelle proprie conclusioni, l’Avvocato Generale ha sottolineato che in base alla disciplina europea sulla maternità, direttiva 92/85, viene garantita piena tutala alle lavoratrici “nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità”, purché non vengano a presentarsi “casi eccezionali” non derivanti dalla gravidanza stessa. Conseguentemente non deve considerarsi ogni licenziamento collettivo come caso eccezionale. Per tale ragione il parere dell’Avvocato Generale, nella controversia in questione, si è allineato in favore della donna.
Occorre precisare, tuttavia, che le conclusioni dell’Avvocato Generale, non vincolanti per la Corte europea che potrà decidere di adeguarsi o meno al parere espresso, confermano l’orientamento della giurisprudenza italiana che contempla il licenziamento di donne in maternità solo in caso di chiusura dell’azienda.