Assunzione lavoratori disabili: sgravi contributivi

Assunzione lavoratori disabili: sgravi contributivi. Anche per il 2020 vi è la previsione di sgravi contributivi per datori di lavoro che assumeranno lavoratori con disabilità. Gli incentivi sono rimodulati per importo e durata in base al tipo di gravità dell’handicap e sono limitati alle risorse stanziate per il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

Il quando normativo di riferimento è l’articolo 10 del D. Lgs 151/15, che ha modificato la legge n. 68/99; L’INPS, invece, mediante circolare n. 99/2016 ha fornito le relative istruzioni operative.

Lo sgravio contributivo viene riconosciuto per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:

  • disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ricomprese tra la 1° e la 3° categoria di cui alle tabelle allegate al D.P.R. 915/78;
  • disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67& e il 79% o minorazioni ricomprese tra la 4° e la 6° categoria di cui alle tabelle allegate al suddetto D.P.R;
  • lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Per ciò che concerne le tipologie di rapporti incentivati in favore dei lavoratori sopra citati è necessario evidenziare:

  • assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato;
  • assunzioni a tempo determinato dei lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a 12 mesi;
  • rapporti di lavoro subordinato instaurato con una cooperativa di lavoro;
  • rapporti di lavoro a domicilio qualificati come rapporti di lavoro subordinato, precisando che la prestazione lavorativa debba avvenire presso il domicilio del lavoratore o in altro locale di cui abbia la disponibilità;
  • assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. I relativi benefici economici derivanti dall’assunzione o trasformazione di un contratto di lavoro, sono trasferiti in campo all’utilizzatore sia nel caso in cui si tratti di una missione a tempo determinato, sia che si tratti di una missione a tempo indeterminato.

Come anticipato, la misura e la durata dell’incentivo varia in base a caratteristiche del lavoratore e durata del rapporto di lavoro.

Categorie di lavoratori Misura Durata
Disabilità fisica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni di guerra ricomprese tra la 1a e la 3a categoria 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali 36 mesi
Disabilità fisica che comporti una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni di guerra ricomprese tra la 4a e la 6a categoria 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali 36 mesi
Disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali · 60 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato;
· per tutta la durata del rapporto (non inferiore a 12 mesi) se l’assunzione è a tempo determinato

L’INPS, inoltre, chiarisce che gli incentivi in oggetto, per l’assunzione di lavoratori disabili, sono cumulabili con incentivi previsti da altre disposizioni, qualora siano presenti presupposti e condizioni di applicazione, purché la misura complessiva degli incentivi non superi la misura del 100% dei costi salariali.

L’incentivo contributivo per l’assunzione di disabili spetta a condizione che l’assunzione o trasformazione (da tempo indeterminato a determinato) determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

Altre condizioni richieste in capo al datore di lavoro, riguardano l’adempimento degli obblighi contributivi, l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro ed il rispetto della contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro che voglia usufruire degli sgravi contributivi, deve effettuare una domanda preliminare di ammissione all’incentivo all’INPS. In particolare, deve aver cura di indicare i dati identificati del lavoratore, la tipologia di rapporto di lavoro e la disabilità. Nel caso di lavoro a tempo determinato deve indicare la durata, l’importo dell’imponibile lordo annuo ed il numero di mensilità.

L’istanza va presentata esclusivamente per via telematica tramite il modulo di istanza on-line “151-2015” e può essere inviata sia per le assunzioni in corso che per rapporti di lavoro non ancora iniziati.

L’INPS verifica la disponibilità residua delle risorse entro 5 giorni; in caso di esito positivo comunica, sempre per via telematica, al datore di lavoro l’importo dell’incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato nell’istanza preliminare.

Entro 7 giorni dalla comunicazione, con esito positivo da parte dell’Istituto, il datore di lavoro deve procedere alla stipula del contratto di assunzione o trasformazione, ed entro 14 giorni dovrà comunicare l’effettiva assunzione all’INPS chiedendo conferma dell’importo dell’incentivo riservato alla pratica in oggetto.

I termini previsti per la stipula del contratto e la presentazione della domanda definitiva di conferma sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi riservati.

Assunzione lavoratori disabili: sgravi contributivi

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