Assegno mensile invalidità: inattività lavorativa. L’Inps con il messaggio n. 4689/2021 ritorna nuovamente sul tema dell’assegno mensile di invalidità, in particolare sul requisito dell’attività lavorativa, in quanto l’articolo 12-ter del decreto-legge n. 146/2021 ha ridefinito il concetto di inattività lavorativa di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971.
Con il messaggio in questione si comunica che in base all’attuale assetto normativo quanto precedentemente illustrato nel messaggio Inps n. 3495/2021 deve intendersi superato.
Alla luce dell’introduzione dell’articolo 12-ter, infatti, il requisito dell’attività lavorativa previsto dall’articolo 13 della legge n. 118/1971 deve intendersi soddisfatto qualora l’invalido parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall’articolo 14-septies del decreto-legge n. 663/1979, per il riconoscimento dell’assegno mensile.
A decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 215/2021, quindi dal 21 dicembre 2021, verrà riconosciuto il diritto alla liquidazione dell’assegno mensile qualora il soggetto richiedente svolga un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a 4931,00€.
Le domande di assegno di invalidità presentate e non accolte successivamente alla pubblicazione del messaggio n. 3495/2021 saranno riesaminate d’ufficio in autotutela sulla base delle nuove disposizioni normative.
Fonte: Inps
Assegno mensile invalidità: inattività lavorativa

