2 Ottobre 2023

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Anf: nuove modalità di presentazione delle domande

Con la circolare 45 del 22 marzo 2019 l’Inps ha dettato nuove regole per quanto attiene le domande di Assegno nucleo familiare presentate dai dipendenti. La novità ha una portata epocale, perché riscrive il sistema di richiesta degli Assegni nucleo familiare dei dipendenti; fino a oggi il dipendente, infatti, presentava la domanda ANF direttamente al datore di lavoro, il quale era tenuto a verificare la domanda e l’eventuale documentazione allegata e a determinare l’importo dell’assegno spettante al dipendente. Il datore di lavoro riportava le coordinate utili alla determinazione della prestazione direttamente in uniemens, all’interno dell’elemento denominato ANF, indicando la tabella di riferimento per il calcolo dell’assegno, il numero dei componenti del nucleo e la classe di ANF. Con tutta probabilità la esigua quantità di informazioni presenti dell’uniemens non permetteva all’istituto un puntuale controllo sulla determinazione dell’assegno e, pertanto, è stata istituita questa nuova procedura, che vede il datore di lavoro limitarsi al calcolo dell’importo spettante, partendo dall’importo teorico dell’assegno determinato dall’Istituto. È facilmente apprezzabile il cambio epocale che l’Istituto pone, portando l’ANF al pari di altre prestazioni a conguaglio che prevedono la presentazione della domanda direttamente all’Istituto (es. come avviene per i congedi parentali).

La gestione delle domande ANF a partire da aprile 2019

Come disposto dalla circolare Inps 45/2019 i datori di lavoro non potranno più accogliere le domande di ANF dal 1° aprile, in quanto le stesse dovranno essere presentate all’Inps secondo le seguenti modalità:

  • WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

A seguito della presentazione della domanda l’Inps determinerà il diritto e la misura dell’ANF spettante al dipendente, in base alla tipologia di nucleo familiare e al reddito dello stesso. Il dipendente riceverà soltanto eventuali provvedimenti di diniego, mentre potrà consultare l’esito delle richieste on line tramite il portale Inps.

Il datore di lavoro non riceverà più la domanda ANF dal dipendente, neppure la ricevuta di presentazione della domanda stessa, ma accederà ai dati necessari alla liquidazione tramite un’apposita utility che sarà rilasciata a breve sul “cassetto previdenziale”. Ma quali dati avrà a disposizione il datore di lavoro?

Come indicato al paragrafo 4 della circolare 45/2019, il datore di lavoro tramite la consultazione del cassetto previdenziale aziendale, accederà all’informazione sull’importo degli ANF teoricamente spettante, determinato dall’Inps. Al fine della liquidazione mensile degli ANF, il datore di lavoro l’importo effettivamente spettante al richiedente in relazione alla tipologia di contratto e alle presenze/assenze del lavoratore nel periodo di riferimento. Ricorda l’Inps nella circolare 45/2019 che l’importo determinato dal datore di lavoro non potrà in ogni caso eccedere l’importo mensile stabilito dall’Inps.

A cura di La Rocca e Associati S.p.A.

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