3 Dicembre 2023

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Agevolazioni assunzioni anno 2019

Agevolazioni assunzioni anno 2019. Nel presente approfondimento si fornisce una disamina delle principali agevolazioni attualmente a disposizione dei datori di lavoro in caso di assunzione di particolari categorie di lavoratori. Come si vedrà alcune di esse risultano, ad oggi, pienamente operative, per altre invece si è ancora in attesa dei necessari decreti attuativi e/o delle istruzioni dell’Inps.

Esonero contributivo per le assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato (art.1, c. 100-108 e 113-114, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e circolare Inps 40/2018)

Tale esonero è rivolto ai datori di lavoro che, dal 1° gennaio 2018, procedano all’assunzione (o alla trasformazione) di lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Dal punto di vista della risorsa per la quale si richiede l’accesso al beneficio, vengono previsti due requisiti essenziali:

  • l’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato (per la verifica di questo elemento si segnala l’esistenza di una specifica utility a disposizione sul sito dell’Inps);
  • un’età inferiore ai 30 anni (massimo 29 anni e 364 giorni).

In aggiunta a ciò e relativamente al datore di lavoro, ulteriori requisiti da tenere in considerazione sono:

  • l’assenza, nei sei mesi precedenti all’assunzione, di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva;
  • la non effettuazione, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, del licenziamento del lavoratore assunto con l’incentivo né di qualsiasi altro lavoratore a parità di unità produttiva ed inquadramento.

Per ciò che riguarda l’entità del beneficio, esso è pari al 50% dei contributi previdenziali (escluso l’Inail), per un massimo di 3.000 € annui; il tutto riparametrato e applicato su base mensile con una durata massima di 36 mesi, decorrente dalla data di assunzione fino all’eventuale interruzione del rapporto.

Nuovo esonero contributivo per l’assunzione di giovani lavoratori di età non superiore ai 35 anni per il biennio 2019-2020 (art. 1bis D.L. 87/2018)

Il Decreto dignità ha introdotto, per gli under 35 e per gli anni 2019-2020, una forma di assunzione incentivata che sostanzialmente ricalca l’esonero contributivo di cui al punto precedente, sia per quanto riguarda l’importo dell’esonero che per i requisiti per accedervi.

L’unica differenza si sostanzia, appunto, con l’ampliamento della platea di beneficiari che si allarga verso coloro i quali risultano avere meno di 35 anni (che per il 2019-2020 risulterebbero esclusi dall’agevolazione introdotta dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205). Nonostante quanto detto, numerose sono state (e ancora sono) le perplessità rispetto a tale “nuovo” incentivo in quanto, ad oggi, non è stato ancora emesso il decreto attuativo e la relativa circolare Inps, necessari per la piena operatività dell’esonero in questione. Alla data in cui si scrive, quindi, l’esonero under 35 risulta di fatto non utilizzabile.

Bonus contributivo al 50 % (art.4, comma 8, legge 92/2012)

Tale incentivo è rivolto a tutti quei datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo determinato, trasformano o assumono a tempo indeterminato lavoratori di età non inferiore ai 50 anni e disoccupati da oltre dodici mesi. In base a tale disposizione, è riconosciuto uno sgravio del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un massimo di:

  • 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione da un contratto a termine;
  • 12 mesi in caso di assunzione a termine;

Tale forma di incentivo è, inoltre, applicabile alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno:

  • sei mesi se residenti in aree svantaggiate;
  • ventiquattro mesi, ovunque residenti, ad eccezione delle aree svantaggiate.

Incentivo Occupazione NEET (decreto direttoriale Anpal n. 581/2018 e circolare Inps 54/2019)

Tale agevolazione spetta ai datori di lavoro che, dal 1˚ gennaio al 31 dicembre 2019, assumano giovani lavoratori di età inferiore ai 30 anni iscritti al «Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani».

I rapporti per i quali viene garantita la decontribuzione sono il contratto a tempo indeterminato, l’apprendistato professionalizzante, i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro e la somministrazione (sia indeterminata, sia a termine).

La misura dell’incentivo riconosciuto ai datori di lavoro, da fruire entro il 28 febbraio 2021, è pari ad un importo massimo di 8.060 euro su base annua riparametrato e applicato su base mensile.

Esenzione contributiva per l’assunzione di giovani eccellenze (Legge n. 145/2018, comma 706-717)

Tale agevolazione contributiva viene garantita a quei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, giovani laureati con i seguenti requisiti:

  • laurea magistrale con votazione di “110 e lode” e media ponderata non inferiore al 108/110, conseguita nel periodo tra il 1˚ gennaio 2018 e il 30 giugno 2019;
  • cittadini, entro il 35esimo anno di età (34 anni e 364 giorni), in possesso di dottorato di ricerca conseguito tra il 1˚ gennaio e il 30 giugno 2019.

Il bonus riguarda tutti i datori di lavoro privati e consiste in uno sgravio totale (100% dei contributi Inps a carico azienda) annuale fino ad un massimo di 8.000 euro.

Occorre precisare che con riferimento all’esonero per l’assunzione di giovani eccellenze si è ancora in attesa della relativa circolare dell’Inps.

Incentivo assunzione beneficiari di Naspi  (L. 92/2012 art. 2, c. 10-bis)

Tale incentivo è garantito ai datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori beneficiari di Naspi per un ammontare (per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore) del 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Incentivo Occupazione Sud (prorogato per il 2019-2020 dall’art. 1, comma 247, L. n. 145/2018 e Decreto Anpal 178/2019)

Tale esonero spetta ai datori di lavoro che assumano lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, nelle unità produttive situate nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e/o “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna).

L’entità del beneficio si sostanzia in un’agevolazione del 100% dei contributi a carico azienda, fino ad un massimo di 8.060 euro da fruire per un periodo di dodici mesi. Secondo il sopramenzionato Decreto Anpal (178/2019), l’incentivo spetta per le assunzioni effettuate tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2019. Anche in tal caso si è ancora in attesa della circolare dell’Inps.

A cura di La Rocca e Associati S.p.A.

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