INPGI: Esonero contributivo under 30 anche per i giornalisti

INPGI: Esonero contributivo under 30 anche per i giornalisti. Come noto, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 introduce un incentivo all’occupazione stabile di giovani lavoratori con età inferiore ai 30 anni (29 anni e 364 giorni) assunti a tempo indeterminato.

La circolare n. 45 del del 25 ottobre 2018 “ha deliberato di riconoscere le predette agevolazioni contributive anche nei casi di assunzione di giornalisti assicurati presso questo Istituto”, ovvero l’INPGI.

Infatti, sentito il parere del Ministero del Lavoro, l’INPGI, ha preso atto della “portata generale della misura normativa”, introdotta dalla legge 205/2017, in materia di esonero contributivo per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani lavoratori.

L’INPGI ha subordinato la fruizione “dell’esonero in oggetto ai giornalisti assicurati presso l’INPGI (…) alla stipula di una convenzione INPGI – INPS”.

L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), ha ritenuto utile con la circolare n. 4 del 28 maggio 2019 riepilogare i requisiti soggettivi e oggettivi per la fruizione dell’esonero contributivo under 30 (legge 205/2017).

Il datore di lavoro, che intende fruire dell’esonero contributivo, dovrà presentare domanda all’INPGI “entro e non oltre 30 giorni dalla data di assunzione o della eventuale trasformazione a tempo indeterminato del precedente rapporto di lavoro a termine”.

Il datore di lavoro, per presentare la domanda dovrà compilare il modulo “SGRV.1”, disponibile sul sito dell’INPGI alla sezione modulistica disponibile sul sito dell’INPGI.

Per fruire dell’esonero contributivo dovranno essere presenti le seguenti condizioni:

  • “regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale”;
  • Rispetto di accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e locali;
  • Il giornalista non deve essere mai stato impiegato, nel corso della sua intera vita lavorativa, a tempo indeterminato;
  • All’atto dell’assunzione non deve aver superato i 30 anni (innalzato a 35 per il solo anno 2018);
  • “Il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva”;
  • “Il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del giornalista assunto o di un altro giornalista  impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del giornalista assunto con l’esonero”.

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