Modello 730/2019: Quadro C – Novità

Novità Modello 730/2019 Quadro C

Modello 730/2019: Quadro C – Novità. L’Agenzia delle Entrate, come si ricorderà, ha approvato il Modello 730/2019 e le relative istruzioni con un provvedimento del 15 gennaio 2019 (le istruzioni sono state, poi, implementate con successivo provvedimento del 15 marzo 2019).

Tra le novità contenute nelle istruzioni per la compilazione del modello si segnala, innanzitutto, l’introduzione nella Sezione I – Quadro C di una quarta colonna denominata “Redditi esteri”. La Sezione I è relativa, come noto, ai “Redditi da lavoro dipendente e assimilati”.

La nuova colonna 4 è riservata ai contribuenti residenti in Italia titolari di redditi esteri o di pensione di fonte estera; le informazioni che in essa si andranno ad inserire rappresentano, quindi, delle informazioni aggiuntive restando invariata la modalità di compilazione della sezione.

Ulteriore novità

Un’ulteriore novità è rappresentata dall’introduzione del codice 9 nella casella “casi particolari”. Tale codice è destinato ai contribuenti che scelgono la tassazione ordinaria delle somme percepite sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA). Si ricorda che la compilazione di tale sezione dovrà avvenire in parallelo con le informazioni riportate nella Certificazione Unica.

È stato, infine, introdotto il nuovo Quadro L – ulteriori redditi, nel quale andranno indicati i soli redditi prodotti in euro (e già indicati nei Quadri A, B, C e D) per i quali si vuole applicare l’agevolazione prevista dall’art. 188-bis del TUIR. Il testo dell’articolo era stato riformulato dall’art. 25-octies, comma 4, D.L. 119/2018. Di seguito se ne riporta il testo: “i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all’articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d’imposta in euro. I redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 6.700 euro”.

Scadenza

Si ricorda che il modello dovrà essere presentato entro il 27 luglio 2019, direttamente, tramite un intermediario abilitato o CAF.

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