Distacco Transnazionale: nuovi chiarimenti dell’Ispettorato del lavoro

Con la nota n. 4833 del 5 giugno 2017, l’Ispettorato nazionale del lavoro torna sul tema del Distacco Transnazionale.

Sul punto si ricorda che il Decreto in argomento trova applicazione nei confronti delle imprese straniere, stabilite in uno Stato UE o extra UE che, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, distaccano uno o più lavoratori presso un’altra impresa anche se appartenente allo stesso gruppo, o in favore di un’altra unità produttiva o di un altro destinatario con sede in Italia (art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 136).

L’Ispettorato del lavoro ha sentito l’esigenza di pubblicare tale nota al fine di garantire la corretta applicazione delle  nuove disposizioni nelle ipotesi in cui il distacco dei lavoratori effettuato nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi coinvolga una pluralità di operatori economici, ovvero l’impresa straniera distaccante, il soggetto distaccatario e il destinatario finale della prestazione.

Molto interessante, tra l’altro, è la nozione che l’Ispettorato fornisce circa il concetto di “filiale o unità produttiva” dell’azienda straniera, dovendosi riscontrare nei casi concreti un minimo di organizzazione di mezzi e/o di persone, in forza della quale l’impresa stessa vada ad esercitare e/o gestisca un’attività di natura economica in Italia e costituisca, quindi, un centro di imputazione di rapporti e situazioni giuridiche riferibili al soggetto straniero, anche se per un periodo temporalmente definito.

Nella stessa nota l’Ispettorato si fornisce chiarimenti per i casi in cui l’impresa straniera invii propri dipendenti in Italia presso stand temporanei allestiti nell’ambito di fiere, mostre, manifestazioni commerciali ed eventi congressuali, laddove non sia individuabile una prestazione di servizi nei confronti di un soggetto destinatario – distaccatario o committente – avente sede legale o operativa in Italia, ovvero non sia stato stipulato un contratto di natura commerciale (appalto di opera o di servizi, ecc.) tra l’impresa straniera stessa e il destinatario della prestazione di cui sopra.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro

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