Fondo di solidarietà residuale Inps

Lo scopo per cui è stato istituito è tutelare, in costanza del rapporto di lavoro, il reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese (con più di 15 dipendenti) appartenenti ai settori non rientranti

nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale (CIG e CIGS), per i quali non siano stipulati accordi di cui i commi 4 e 14 della citata legge 92/2012.

Di fatto, quindi, il nuovo Fondo di solidarietà Residuale Inps coprirà i dipendenti delle aziende con più di 15 dipendenti operanti in settori dove:

  • Non si applichi la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria.
  • Non siano stati istituti fondi di solidarietà di categoria (compresi fondi bilaterali).
  • Non si realizzi un adeguamento al regolamento dei fondi di solidarietà già costituti in termini di sistemi d’integrazione salariale.

Le prestazioni a carico del fondo residuale, come indicato dalla circolare INPS 100/2014 sono riservate ai lavoratori, esclusi i dirigenti, interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Il Fondo dunque, nei casi in cui si ravvisino le causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria (ad esclusione della cessazione anche parziale dell’attività), eroga ai lavoratori interessati un assegno con cadenza trimestrale, rinnovabile fino a un massimo di nove mesi. L’assegno in parola è erogabile fino a disponibilità delle risorse del fondo (tenuto a rispettare l’obbligo del pareggio di bilancio).

Le prestazioni di cui sopra verranno finanziate con il versamento di:

  • Un contributo pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui 0,17% a carico dipendente e 0,33% a carico azienda.
  • Un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

Il versamento della contribuzione deve avvenire a far data dal 01/01/2014; ne consegue che tutti i datori di lavoro interessati dovranno versare le quote arretrate fino al 30/09/2014 entro non oltre il 16/12/2014 (senza applicazione di sanzioni ed interessi specifica il messaggio 6897/2014).

Ai fini Uniemens, il versamento del contributo arretrato andrà valorizzato all’interno della <DenunciaAziendale><AltrePartiteADebito> nell’elemento <AltreADebito>

indicando i seguenti dati:

  • <CausaleADebito> il codice “M131” che assume il significato di “Contributo ordinario Fondo Residuale gennaio-settembre 2014”;
  • <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;
  • <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,5% dell’imponibile.

Per il versamento dei contributi correnti, da applicare con le retribuzioni di Ottobre 2014, il contributo dello 0,50% si andrà ad aggiungere all’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i dipendenti (esclusi i dirigenti). Non ci saranno novità quindi in merito alla compilazione del flusso UNIEMENS. I datori di lavoro potranno accertare in via autonoma se siano interessati al versamento dei contributi in commento, verificando all’interno del cassetto previdenziale la presenza dei codici autorizzazione OJ e 2C.

Decreto Ministeriale 79141/2014 >>
Allegato N. 1 del messaggio 6897/2014 >>

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