La Corte di Cassazione interviene sul computo del TFR e dei criteri di interpretazione con l’ordinanza n. 30331 del 17 novembre della Sezione Lavoro.
La sentenza entra nel merito sulla determinazione della base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e sulla computabilità delle indennità erogate durante il rapporto di lavoro e ribadisce l’onnicomprensività della retribuzione e l’obbligo di una esclusione espressa nel CCNL.
Cassata la decisione della Corte d’Appello per mancata verifica della natura continuativa delle indennità percepite.
Il caso riguardava diversi ex dipendenti di una società operante nel settore autostradale che avevano richiesto l’inclusione, nel TFR, di una serie di voci retributive quali lavoro supplementare, richiamo in servizio, maggiorazioni per prestazioni eccedenti, trattamenti economici di trasferta e indennità per turni sfalsati.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dei lavoratori, cassando la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva escluso tutte le voci richieste, ritenendo sufficiente la presenza, nel CCNL Autostrade e Trafori, di un elenco di indennità considerate utili ai fini del TFR. Tale impostazione è stata giudicata erronea.
I giudici di legittimità hanno affermato che l’art. 22 del CCNL in esame individua gli elementi “standard” della retribuzione, ma non contiene alcuna esclusione implicita delle altre indennità percepite dal lavoratore.
Per escludere una voce dal computo del TFR è necessario che il contratto collettivo contenga una previsione espressa e univoca in tal senso, condizione che nella fattispecie non ricorreva.
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